STATUTO MUSICARTI
Art.1 – Costituzione, denominazione, sede e durata
E’ costituita, ai sensi del Codice civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, cosi come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "codice del terzo settore", un'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione
“MUSICARTI APS” con sede nel comune di Bologna.
L'assemblea e ii consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
ll patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attivita statutaria.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
La sua durata è illimitata.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune. E’ data facoltà al consiglio direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessita previa deliberazione dell'assemblea dei soci.
L'associazione e tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali e iscritta.
Art.2 - Scopo
L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
In particolare l’associazione ha lo scopo di promuovere la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, del teatro, della danza, del cinema, delle arti figurative, dell’editoria e di tutte le altre forme d’arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale, attivando ogni iniziativa atta allo scopo.
Art.3 - Attività
Ai sensi dell'art. 5 lettera D, I ed L del codice del terzo settore l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. In particolare, all’interno delle attività suddette l’Associazione prioritariamente, e in continuità e coerenza con quanto fin qui operato, si impegnerà anche tramite altri enti o istituzioni pubbliche e private a:
- promuovere la formazione musicale attraverso corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, seminari, incontri con altre Associazioni similari sia locali che nazionali ed estere;
- promuovere e sostenere le attività corali;
- promuovere pubblicazioni di carattere musicale e produzioni anche discografiche;
- operare mediante manifestazioni concertistiche, festival, saggi, rassegne, conferenze, convegni, dibattiti ed altre iniziative idonee al raggiungimento delle sopra citate finalità;
- preparare gli allievi della scuola gestita dall’Associazione a sostenere esami presso i Conservatori statali, gli Istituti parificati, gli Istituti di Alta Formazione e altre istituzioni nazionali e esteri;
- promuovere attività nel campo della musicoterapia;
- promuovere l’aggregazione giovanile mediante le attività sopraelencate;
- progettare, erogare e monitorare corsi di formazione attinenti alle professioni del mondo dello spettacolo e della cultura in generale, e della musica in particolare;
- svolgere attività di orientamento e tutoraggio per i soggetti interessati ad operare nel mondo dello spettacolo e della cultura in generale, e della musica in particolare;
- facilitare e promuovere l’ingresso nel mondo delle professioni artistiche dei propri allievi;
- organizzare stage e tirocini mirati all’apprendimento ed approfondimento di argomenti e professioni attinenti al mondo dello spettacolo e della cultura in generale, e della musica in particolare.
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- Promuovere l’impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell’animazione culturale, della musica, del teatro, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell’editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica) delle tradizioni popolari, non solo nei confronti dei propri soci ma anche, e soprattutto, nei confronti di tutti i cittadini;Intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano la realizzazione di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo dell’impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;Assumere incarichi, stipulare convenzioni e ricevere finanziamenti o agevolazioni da Enti ed Istituti Pubblici e privati per qualsiasi tipo di manifestazione artistica, culturale, educativa, turistica, inerenti allo spettacolo, tali come a puro titolo di esempio e senza esclusione di quelli non citati, festivals, rassegne, attività didattiche, attività promozionali, organizzazione di eventi culturali; Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici;
- Sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;
Per il raggiungimento di tali fini l’Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. L’associazione potrà di conseguenza contrarre obbligazioni ed ottenere finanziamenti, elargizioni e donazioni sia da privati che da enti pubblici, stipulare convenzioni tendenti ad ottenere risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento dello scopo.
Art.4 - Ammissione dei soci
4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione
4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Art.5 - Diritti e doveri dei soci.
5.1. Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri/libri sociali dell'associazione.
5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.
6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:
- morosità protrattasi per 3 mesi dal temine previsto per il versamento,
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.
6.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art.7 - Gli organi sociali
7.1.Gli organi dell'associazione sono:
- l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.
7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Art.8 - L'assemblea
8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- avviso scritto da inviare con lettera raccomandata/ fax/ e-mail con richiesta di ricevuta/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o
quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
8.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
8.5. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
8.6. L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti questioni:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
8.8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le elezioni, i soci o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.
8.9. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
8.10. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
8.11. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. E’ ammesso il voto per delega di altri due soci.
8.12. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.
8.13. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
Art.9 - Il Consiglio Direttivo
9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da almeno tre membri.
9.2. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
9.4. Il Consiglio Direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario; ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.
9.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
9.6. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
- il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),
- il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).
9.7. Nel caso venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o altro, subentrerà il primo dei non eletti che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio.
Art.10 - Il Presidente
10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.
Art.11 - Il Vice Presidente
11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.
Art.12 - Il Segretario
12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
Art.13 - I mezzi finanziari
13.1. L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
13.2. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
Art.14 - Rendiconto economico finanziario
14.1. L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
14.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
14.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
14.4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
14.5. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Art.15 - Scioglimento
15.1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
15.2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
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