Associazione di Promozione Sociale iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
Scuola di musica per l’anno scolastico 2022/2023 con determinazione n. 8656 del 09.05.2022 del Responsabile di Settore Affari Generali e Giuridici, Strumenti Finanziari, Regolazione, Accreditamenti della Regione EmiliaRomagna, di cui alla DGR n. 2254/2009 e successive modificazioni
 
MUSICARTI CHIUSE TUTTE LE ATTIVITA' E CORSI:
Anche MusicArti si adegua alla normativa a seguito dell'allarme coronavirus e del decreto del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte relatvo al caso epidemiologico da COVID-19.
A far data dal 02 Marzo fino a nuova comunicazione sono sospesi tutti i corsi e le attività della Associazione.
 

Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.

Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure sono inclusi, tra l’altro:

  • il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;
  • la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
  • la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
  • la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
  • la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
  • la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
  • la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.nti con disabilità.

Pubblicato il: 24 Febbraio 2020
 
CORONAVIRUS MUSICARTI :

Anche MusicArti si adegua alla normativa a seguito dell'allarme coronavirus e del decreto del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte relatvo al caso epidemiologico da COVID-19.
Qui di seguito trovate le misure adottate per garantire la sicurezza di tutti i soci ed allievi dei corsi.


1) L'accesso alla struttura sarà consentita solo ed esclusivamente a persone asintomatiche.
2) All'accesso e alla uscita della nostra sede sarà necessario lavarsi le mani.

3) Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri tra allievo e insegnante.
4) Si provvederà a ricoprire i microfoni con domopack che verrà poi cestinato dopo l'utilizzo e le capsule microfoniche verranno disinfettate per ogni allievo.

Coronavirus MusicArti
 

MISURE DI CONTENIMENTO :

Il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge  il 23 febbraio 2020 con misure per il divieto di accesso e allontanamento nei comuni dove sono presenti focolai e la sospensione di manifestazioni ed eventi. Successivamente sono stati emanati tre Decreti del Presidente del Consiglio attuativi, prima il DPCM del 23 febbraio 2020 poi il DPCM del 25 febbraio 2020, infine il DPCM del 1° marzo che sostituisce i precedenti e distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento.

1. Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'), dove vige il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale. 

2. Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, tra cui la sospensione degli eventi, delle competizioni sportive e delle scuole fino all'8 marzo o l'apertura in modalità contingentata dei locali aperti al pubblico e dei lughi di culto.  

3. Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, per le quali si stabilisce anche la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

4. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza, dove si applica anche la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

5. Misure applicabili sull'intero territorio nazionale, tra queste la promozione del lavoro agile, la sospensione delle gite scolastiche, l'obbligo di certificato medico per il ritorno a scuola dopo cinque giorni di assenza, attività didattica a distanza, la proroga dei termini per l'esame guida. 

 

Coronavirus, fino all’8 marzo sospesi nidi, scuole e Università. Riaprono i musei e i luoghi della cultura (ingressi contingentati)

Il Governo ha emanato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) sulle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

Un provvedimento che viene assunto sentito il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) nazionale, le cui indicazioni seguono l’evolversi della situazione epidemiologica. E considerate le dimensioni sovranazionali del fenomeno e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, l’obiettivo è quello di garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea. Con l’ausilio costante della comunità scientifica: oltre all’Istituto superiore di sanità, il Cts è stato potenziato con il coinvolgimento delle Società scientifiche coinvolte per materia sul Coronavirus.

Il Decreto è adottato sentite le Regioni.

Le misure previste sono valide dall’2 all’8 marzo.

Il Decreto contiene norme che valgono per i soli Comuni delle Zone rosse, altre per tutte le tre le regioni del Nord Italia maggiormente colpite dalla diffusione del virus (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a cui si aggiungono le province di Pesaro-Urbino e Savona) e altre ancora per l’intero territorio nazionale. Alcune si applicano per la sola provincia di Piacenza - in analogia con la Lombardia - dove si concentra la grande maggioranza dei casi positivi in Emilia-Romagna, a causa della contiguità con l’area del Lodigiano, il focolaio più attivo nel Paese.

“Si persegue l’obiettivo di dare un’applicazione omogenea delle misure sull’intero territorio nazionale, tenendo presente il grado di diffusione del virus nelle singole aree, con il contributo decisivo di tutta la comunità scientifica- afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-. Misure necessarie per gestire la situazione sanitaria e poterlo fare con senso di responsabilità, lucidità e sobrietà. Perché adesso servono anche misure economiche per tutelare imprese e lavoro nei diversi comparti più colpiti ed esposti, a partire da turismo, cultura e servizi. Ne parleremo mercoledì a Roma col presidente Conte insieme alle altre Regioni e con tutte le parti sociali: non possiamo permettere che i nostri imprenditori e i nostri lavoratori paghino il prezzo di questa vicenda senza adeguati ammortizzatori. E su questo l’Europa ci deve ascoltare, perché, sia chiaro, il problema è comune e servono fondi straordinari. Su questo, il Paese sia unito e la politica non si divida”.

“Mi pare- osserva l’assessore alla Salute, Raffaele Donini- che il lavoro che abbiamo fatto assieme al Governo e, soprattutto, alle Regioni Lombardia e Veneto sia stato positivo, soprattutto necessario. Un lavoro finalizzato a garantire, da un lato, la sicurezza sanitaria delle persone e, dall’altro, la possibilità per le nostre comunità di mantenere una socialità necessaria, come dimostra la riapertura, seppur parziale, dei luoghi della cultura. E lo abbiamo fatto facendo anzitutto parlare la scienza, seguendo le indicazioni che esperti e professionisti della sanità ci hanno dato, senza guardare ad altro che non fosse la tutela della salute pubblica e delle persone”.

 

LE MISURE VALIDE PER L’EMILIA-ROMAGNA

Rispetto alla previgente ordinanza del ministro della Salute d’intesa col presidente della Regione, il decreto contiene conferme e novità, è auto applicativo e non richiederà ulteriori provvedimenti da parte di Regione ed Enti Locali. Nel merito, si conferma la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose. In questo senso il decreto replica sostanzialmente i contenuti della precedente ordinanza Speranza-Bonaccini.

L’apertura dei luoghi di culto trova ora una disciplina più specifica rispetto alla settimana che si conclude, essendo prevista ma condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro

Prevista invece, come novità del decreto rispetto all’ordinanza, l’apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, i complessi monumentali (e cioè i luoghi della cultura ricompresi all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Aperture, però, a condizione che vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Confermata anche la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani. Sono esclusi i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Da rilevare che, rispetto all’ordinanza vigente fino ad oggi, il decreto parla ora di sospensione e non più di chiusura, rendendo così possibile l’accesso alle scuole per il personale Ata.

E’ permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le attività commerciali diverse da quelle appena menzionate, possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Tali precisazioni e limitazioni non erano previste nella precedente ordinanza e sono state inserite su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico.

Sempre in Emilia-Romagna, sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Questa misura replica nella sostanza quella già prevista la settimana scorsa, a cui ora se ne aggiunge un’altra: ai tifosi residenti in nella nostra regione, Lombardia e Veneto e delle province di Pesaro-Urbino e Savona è vietata la trasferta, ovvero la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province.

E’ consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Anche questa previsione è stata inserita dal decreto rispetto al previgente testo.

Ancora: vengono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della Protezione civile. Tali deroghe sono state inserite su richiesta degli Atenei e delle Regioni.

Altre misure. Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere.

Rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

Vengono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Inoltre, nello svolgimento di incontri o riunioni vanno privilegiate le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

 

MISURE VALIDE PER PIACENZA

Nella sola provincia di Piacenza, è prevista la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari. (Questa misura è valida per le province ricomprese nell’Allegato 4: Bergamo, Lodi, Cremona e, appunto, Piacenza).

E sempre nella sola provincia di Piacenza, sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali - fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza - centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. (Misura che riguarda le aree dell’Allegato 2: Regione Lombardia e provincia di Piacenza).

 

MISURE VALIDE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Il Decreto prevede poi misure valide sull’intero territorio nazionale, quindi, ovviamente, anche in Emilia-Romagna, dove in ogni caso erano già in vigore.

Fra queste, il favorire il più possibile la modalità di lavoro agile e la sospensione dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Università: a beneficio agli studenti ai quali non è consentita la partecipazione alle attività didattiche o curriculari, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria definite nel Decreto, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

 
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